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Il Parlamento europeo vara un pacchetto per la ulteriore liberalizzazione dei mercati di elettricità e gas
Sulla
base di una serie di compromessi negoziati dai relatori con il Consiglio, il
Parlamento ha adottato definitivamente due direttive e tre regolamenti che
intendono completare il mercato interno dell'energia attraverso l'ulteriore
liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas, rafforzando al
contempo i diritti dei consumatori.
Una
prima direttiva - adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni
- stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione
e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di
protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati
competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme
relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia
elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi
nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei
sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei
consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di
concorrenza.
Un'altra
direttiva - adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni -
stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura
e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all'organizzazione
e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri
e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il
trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale
nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas
naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al
biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi
possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso
tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
Separazione delle
attività di trasmissione e produzione - Unbundling
Sulla
separazione delle attività di trasmissione e di produzione, il compromesso
raggiunto prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, a
determinate condizioni, tra tre opzioni: separazione integrale della proprietà,
ricorso a un Gestore di sistema indipendente (ISO - Indipendent system
operator) oppure a un Gestore di trasmissione indipendente (ITO, Indipendent
Transmission Operator). Contrariamente a quanto richiesto in prima lettura dal
Parlamento, ciò varrebbe sia per il mercato dell'elettricità (per il quale
chiedeva la sola separazione proprietaria) sia per quello del gas.
In
linea di principio, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della direttiva,
gli Stati membri dovranno assicurare la separazione
integrale della proprietà. La stessa persona o le stesse persone non
potranno quindi essere autorizzate a controllare, direttamente o
indirettamente, un'impresa che esercita l'attività di generazione, produzione o
l'attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o
indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi o su un sistema
di trasmissione e trasporto, e viceversa. Non sarà permesso pertanto esercitare
diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di
vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano
legalmente l'impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei
diversi settori di attività.
Gli
Stati membri potranno concedere deroghe temporanee a tali prescrizioni, ma solo
a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di
un'impresa verticalmente integrata. In quest'ultimo caso, uno Stato membro può
decidere di non applicare la separazione proprietaria ma designare un Gestore
di sistemi indipendente (ISO) oppure conformarsi alle disposizioni relative al
Gestore di trasmissione indipendente (ITO).
Con
il ricorso al Gestore di sistemi
indipendente (ISO), si consente la conservazione della proprietà della
rete, ma dovrà essere designato su proposta del proprietario del sistema di
trasmissione e soggetto all'approvazione della Commissione. La sua indipendenza
dalle altre attività non connesse alla trasmissione dell'impresa integrata
verticalmente dovrà realizzarsi «quantomeno sotto il profilo della forma
giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale». I responsabili della
direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione o trasporto non
potranno far parte di strutture dell'impresa integrata incaricate, direttamente
o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione,
produzione, distribuzione e fornitura.
Il Gestore del sistema
di trasmissione dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi,
indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni
necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di
trasmissione. Non potrà condividere sistemi e attrezzature informatici, locali
e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente
integrata. Non potrà nemmeno detenere una partecipazione azionaria diretta o
indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente
funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro
vantaggio finanziario da tale affiliata. Parimenti, nessuna affiliata potrà
detenere azioni del gestore.
Per
quanto riguarda l'indipendenza degli
amministratori, le persone responsabili della gestione e/o i membri degli
organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione
non potranno avere nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né
interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o
con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi
azionisti di controllo. Inoltre, a tali persone non sarà consentito esercitare
alcuna posizione o responsabilità professionale nell'impresa verticalmente
integrata per un periodo di tre anni prima della loro nomina e per un periodo
non superiore a quattro anni dopo la cessazione del loro mandato presso il
gestore. Gli ITO dovranno dotarsi poi di un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni «che
possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli
azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione». Dovranno attuare un
programma di adempimenti in cui sono esposte le misure per assicurare «che sia
esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori», e che sarà soggetto a
un controllo indipendente della conformità da parte di un responsabile.
Garanzia del servizio
universale e clienti vulnerabili
Gli
Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo
ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e
un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro)
usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire
del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a
prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non
discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di
ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l'obbligo di
collegare i clienti alla rete.
Dovranno
inoltre adottare misure adeguate volte a garantire il necessario
approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai
miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la
povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà.
In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente
vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre
cose, «al divieto di interruzione di detti clienti nei periodi critici».
Rafforzamento dei
diritti dei consumatori
La
nuova normativa prevede anche un rafforzamento dei diritti dei consumatori. Ad
esempio, concede ai clienti il diritto di ottenere, senza spese, il cambio di fornitore entro tre settimane
dalla richiesta e di ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane
dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. Tutti i consumatori devono
anche poter ricevere i dati relativi ai
loro consumi, godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon
livello e beneficiare di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
l'esame dei loro reclami. I
fornitori dovranno poi specificare nelle fatture o nel materiale promozionale
inviato ai clienti finali la quota di
ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato
nell'anno precedente, «in modo comprensibile e facilmente confrontabile a
livello nazionale». Il contratto con il fornitore dovrà inoltre specificare i
servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data
dell'allacciamento iniziale. Previa una valutazione di tutti i costi e i
benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, almeno
l’80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020.
Più
in generale, i clienti dovranno poter ottenere informazioni sui loro diritti, incluse quelle sulla gestione dei
reclami, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle
imprese. Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che
vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori
tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in
vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.
Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente
quale un mediatore dell'energia ai fini di un trattamento efficiente dei
reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie. In tale
contesto, la Commissione dovrà elaborare una "lista di controllo per i
consumatori di energia" che sia «chiara e concisa» e contenga informazioni
pratiche sui loro diritti, mentre gli Stati membri dovranno provvedere a che i
fornitori adottino le necessarie misure per trasmetterne una copia a tutti i
loro consumatori.
Altre misure
Il
Parlamento ha anche approvato - con 585 voti favorevoli, 29 contrari e 70
astensioni - un regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia
incaricata di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei
sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento
europeo, al Consiglio o alla Commissione, e che può adottare opportune
decisioni individuali relative, ad esempio, alle condizioni di accesso alle
infrastrutture transfrontaliere e della loro sicurezza operativa. Può anche presentare
orientamenti quadro non vincolanti riguardo alla cooperazione regionale.
Per
garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica
e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia
elettrica nella Comunità, sono create una Rete
europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica
(REGST) e una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST). Le REGST dovrebbero tra
l'altro elaborare un piano di sviluppo decennale che indichi le reti di
trasmissione realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie,
importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli
approvvigionamenti. All'Agenzia è affidato il compito di controllare
l'esecuzione dei compiti da parte della REGST.
Per
quanto riguarda il gas, la direttiva
sottolinea che uno dei suoi obiettivi principali dovrebbe essere lo sviluppo di
un vero mercato europeo del gas naturale mediante
una rete europea connessa e, a tal fine, le questioni regolamentari
relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali
dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di
regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'Agenzia. Per
gas e elettricità, comunque, le direttive chiedono a Stati membri e autorità di
regolamentazione di cooperare tra di loro per l'integrazione dei mercati
nazionali ad uno o più livelli regionali, «quale primo passo verso un mercato interno
pienamente liberalizzato».
Infine,
la Commissione dovrà chiedere all'Agenzia di presentarle, entro un termine
ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante che
fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete.
Contatti
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