Veicoli a idrogeno: l'Unione Europea fissa le norme per l'omologazione
Il Parlamento ha
adottato un regolamento che fissa le norme europee per l'omologazione dei
veicoli a idrogeno. Gli obiettivi sono di garantire il buon funzionamento del
mercato delle auto nell'UE e fornire un quadro normativo ai costruttori che già
stanno sviluppando veicoli di questo genere. Ma anche promuovere la
circolazione di auto all'idrogeno nelle città europee per tutelare l'ambiente.
In caso di violazione delle prescrizioni, i costruttori sarebbero passibili di
sanzioni.
Approvando con 644 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astensioni la
relazione di Anja WEISGERBER (PPE/DE,
DE), il Parlamento ha sottoscritto un maxi-emendamento di compromesso che permetterà
l'adozione definitiva di un regolamento volto a stabilire, per la prima volta,
norme tecniche armonizzate per l’omologazione degli autoveicoli alimentati a
idrogeno. Il provvedimento, dopo l'approvazione formale del Consiglio, potrà
quindi essere applicato due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. L'armonizzazione delle norme tecniche è volta anzitutto a evitare
l’adozione di norme diverse da uno Stato membro all’altro e a garantire il buon funzionamento del mercato interno.
Inoltre, la maggior parte dei
costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia
dell’idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nei
prossimi anni, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a
idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i
requisiti comuni riguardo alla sicurezza di tali veicoli. Poiché i costruttori
perseguono approcci in parte diversi nello sviluppo dei veicoli a idrogeno, è
necessario stabilire requisiti tecnologicamente neutrali in materia di
sicurezza. Definire una legislazione-quadro per l’omologazione dei veicoli a
idrogeno, inoltre, «contribuirà a creare un clima di fiducia nella nuova
tecnologia presso i potenziali utenti e il pubblico in generale»
Il regolamento intende infine garantire alti livelli di sicurezza
pubblica e di tutela dell’ambiente
e, pertanto, istituisce un quadro adeguato per «accelerare la
commercializzazione di veicoli tecnologicamente innovativi e funzionanti con
combustibili alternativi a ridotto impatto ambientale», in modo da poter
«migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città e, di conseguenza,
anche lo stato della salute pubblica». Quello a idrogeno, infatti, è
considerato «un modo di alimentazione pulito dei veicoli del futuro», in quanto
i veicoli «non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a
effetto serra». Il regolamento, tuttavia, precisa che l'idrogeno «è un vettore
di energia e non una fonte energetica», di modo che l'utilità
dell'alimentazione a idrogeno, dal punto di vista climatico, dipende dalla
fonte di provenienza dell'idrogeno. Rileva quindi che occorre far sì che
l’idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile «per quanto possibile
da energie rinnovabili», affinché l’uso dell’idrogeno «abbia effetti positivi
sull’equilibrio ambientale complessivo».
Più in particolare, il regolamento emenda la direttiva quadro per includere i veicoli a idrogeno nella
procedura di omologazione. Essa specifica i requisiti tecnici di
omologazione-tipo delle componenti adatte all’idrogeno (contenitori di idrogeno
e altre componenti diverse dai contenitori) che fanno parte del sistema a
idrogeno, così da garantire che quelle a contatto con l’idrogeno funzionino in
modo adeguato e sicuro. Stabilisce inoltre requisiti per l’omologazione-tipo
dei veicoli sui quali siano installati componenti o impianti a idrogeno.
Modifica inoltre le direttive e i regolamenti sull’omologazione di tipi singoli
per comprendervi requisiti specifici dei veicoli alimentati a idrogeno. Il
regolamento comprende anche una serie di obblighi in capo ai costruttori.
Il provvedimento si limita a fissare solo le disposizioni fondamentali
riguardanti l’omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici saranno indicati in
provvedimenti di attuazione. In particolare, la Commissione dovrà stabilire
requisiti e metodi di prova relativi a nuove forme di deposito o di uso
dell’idrogeno, a componenti supplementari a idrogeno e al sistema di
propulsione. Così come specifiche procedure, prove e prescrizioni riguardo alla
protezione dagli urti dei veicoli a idrogeno nonché requisiti integrati di
sicurezza del sistema.
La Commissione dovrebbe inoltre mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano,
in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto
della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali. È infatti possibile
utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione verso l'uso
dell'idrogeno puro «per facilitare l'introduzione di autoveicoli alimentati a
idrogeno nei paesi che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale».
Inoltre, evidenziando come i veicoli a idrogeno possano aver successo
sul mercato solo se è disponibile in Europa un'infrastruttura sufficiente in
termini di distributori, il regolamento chiede alla Commissione di prevedere
«misure atte a sostenere la costruzione
di una rete di distributori a livello europeo per i veicoli alimentati a
idrogeno».
Infine, il regolamento chiede agli Stati membri di stabilire le sanzioni da infliggere ai costruttori
in caso di infrazione alle sue disposizioni, alle sue misure di esecuzione,
nonché di adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le
sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive», e
comunicate alla Commissione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento. I tipi di infrazione soggetti a una sanzione dovranno
comprendere il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di
omologazione o le procedure che conducono a un richiamo, la falsificazione dei
risultati di prova per l’omologazione-tipo o per la conformità dei veicoli in
uso, la dissimulazione di dati o di caratteristiche tecniche che potrebbero condurre
al richiamo o al ritiro dell’omologazione, il rifiuto di consentire l’accesso
all’informazione e, infine, l'uso di dispositivi di manipolazione.
03 / 09 / 2008
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