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Veicoli a idrogeno: l'Unione Europea fissa le norme per l'omologazione


Il Parlamento ha adottato un regolamento che fissa le norme europee per l'omologazione dei veicoli a idrogeno. Gli obiettivi sono di garantire il buon funzionamento del mercato delle auto nell'UE e fornire un quadro normativo ai costruttori che già stanno sviluppando veicoli di questo genere. Ma anche promuovere la circolazione di auto all'idrogeno nelle città europee per tutelare l'ambiente. In caso di violazione delle prescrizioni, i costruttori sarebbero passibili di sanzioni. Approvando con 644 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astensioni la relazione di Anja WEISGERBER (PPE/DE, DE), il Parlamento ha sottoscritto un maxi-emendamento di compromesso che permetterà l'adozione definitiva di un regolamento volto a stabilire, per la prima volta, norme tecniche armonizzate per l’omologazione degli autoveicoli alimentati a idrogeno. Il provvedimento, dopo l'approvazione formale del Consiglio, potrà quindi essere applicato due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'armonizzazione delle norme tecniche è volta anzitutto a evitare l’adozione di norme diverse da uno Stato membro all’altro e a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, la maggior parte dei costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nei prossimi anni, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i requisiti comuni riguardo alla sicurezza di tali veicoli. Poiché i costruttori perseguono approcci in parte diversi nello sviluppo dei veicoli a idrogeno, è necessario stabilire requisiti tecnologicamente neutrali in materia di sicurezza. Definire una legislazione-quadro per l’omologazione dei veicoli a idrogeno, inoltre, «contribuirà a creare un clima di fiducia nella nuova tecnologia presso i potenziali utenti e il pubblico in generale» Il regolamento intende infine garantire alti livelli di sicurezza pubblica e di tutela dell’ambiente e, pertanto, istituisce un quadro adeguato per «accelerare la commercializzazione di veicoli tecnologicamente innovativi e funzionanti con combustibili alternativi a ridotto impatto ambientale», in modo da poter «migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città e, di conseguenza, anche lo stato della salute pubblica». Quello a idrogeno, infatti, è considerato «un modo di alimentazione pulito dei veicoli del futuro», in quanto i veicoli «non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra». Il regolamento, tuttavia, precisa che l'idrogeno «è un vettore di energia e non una fonte energetica», di modo che l'utilità dell'alimentazione a idrogeno, dal punto di vista climatico, dipende dalla fonte di provenienza dell'idrogeno. Rileva quindi che occorre far sì che l’idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile «per quanto possibile da energie rinnovabili», affinché l’uso dell’idrogeno «abbia effetti positivi sull’equilibrio ambientale complessivo». Più in particolare, il regolamento emenda la direttiva quadro per includere i veicoli a idrogeno nella procedura di omologazione. Essa specifica i requisiti tecnici di omologazione-tipo delle componenti adatte all’idrogeno (contenitori di idrogeno e altre componenti diverse dai contenitori) che fanno parte del sistema a idrogeno, così da garantire che quelle a contatto con l’idrogeno funzionino in modo adeguato e sicuro. Stabilisce inoltre requisiti per l’omologazione-tipo dei veicoli sui quali siano installati componenti o impianti a idrogeno. Modifica inoltre le direttive e i regolamenti sull’omologazione di tipi singoli per comprendervi requisiti specifici dei veicoli alimentati a idrogeno. Il regolamento comprende anche una serie di obblighi in capo ai costruttori. Il provvedimento si limita a fissare solo le disposizioni fondamentali riguardanti l’omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici saranno indicati in provvedimenti di attuazione. In particolare, la Commissione dovrà stabilire requisiti e metodi di prova relativi a nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno, a componenti supplementari a idrogeno e al sistema di propulsione. Così come specifiche procedure, prove e prescrizioni riguardo alla protezione dagli urti dei veicoli a idrogeno nonché requisiti integrati di sicurezza del sistema. La Commissione dovrebbe inoltre mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano, in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali. È infatti possibile utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione verso l'uso dell'idrogeno puro «per facilitare l'introduzione di autoveicoli alimentati a idrogeno nei paesi che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale». Inoltre, evidenziando come i veicoli a idrogeno possano aver successo sul mercato solo se è disponibile in Europa un'infrastruttura sufficiente in termini di distributori, il regolamento chiede alla Commissione di prevedere «misure atte a sostenere la costruzione di una rete di distributori a livello europeo per i veicoli alimentati a idrogeno». Infine, il regolamento chiede agli Stati membri di stabilire le sanzioni da infliggere ai costruttori in caso di infrazione alle sue disposizioni, alle sue misure di esecuzione, nonché di adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive», e comunicate alla Commissione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I tipi di infrazione soggetti a una sanzione dovranno comprendere il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che conducono a un richiamo, la falsificazione dei risultati di prova per l’omologazione-tipo o per la conformità dei veicoli in uso, la dissimulazione di dati o di caratteristiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell’omologazione, il rifiuto di consentire l’accesso all’informazione e, infine, l'uso di dispositivi di manipolazione. 03 / 09 / 2008


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